La Regione Piemonte ha avviato un passaggio normativo rilevante con il nuovo disegno di legge dedicato all’individuazione delle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili. Il provvedimento si inserisce nel quadro definito dal decreto legislativo 190/2024 e risponde all’esigenza di contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetici nazionali al 2030. Per il Piemonte, questo obiettivo si traduce in circa 4.991 MW di nuova potenza installata, considerando sia nuovi impianti sia interventi su impianti esistenti, come rifacimenti e potenziamenti. Il disegno di legge interviene principalmente sulla definizione di ulteriori aree idonee, cioè quelle zone in cui lo sviluppo degli impianti può beneficiare di procedure autorizzative semplificate. In questo contesto, viene favorita l’installazione in aree già compromesse o caratterizzate da una destinazione produttiva, come siti industriali, aree logistiche o contesti oggetto di bonifica, oltre agli interventi su impianti esistenti con ampliamenti contenuti.
Parallelamente, emerge con chiarezza una volontà di contenere l’utilizzo del suolo agricolo. Il legislatore introduce limiti quantitativi stringenti sulla superficie agricola utilizzabile per impianti, fissando soglie sia a livello regionale sia comunale. Questo orientamento rende più selettiva la localizzazione dei nuovi impianti e impone una maggiore attenzione nella fase di sviluppo.
Un altro elemento centrale è rappresentato dalla disciplina del cumulo. Il disegno di legge stabilisce che progetti tra loro vicini o riconducibili allo stesso soggetto debbano essere valutati unitariamente. Questa impostazione incide direttamente sul regime autorizzativo applicabile, determinando il passaggio a procedure più complesse al crescere della potenza complessiva considerata. Si tratta di una misura volta a evitare concentrazioni eccessive di impianti e pratiche elusive, ma che richiede una pianificazione più accurata da parte degli operatori.
Il provvedimento introduce inoltre l’obbligo di misure di compensazione per gli impianti di maggiore dimensione, in particolare sopra 1 MW. Tali misure, orientate al miglioramento ambientale e territoriale, includono interventi di efficienza energetica e la promozione di sistemi di autoconsumo e comunità energetiche. Questo aspetto rappresenta un fattore economico da considerare fin dalle prime fasi di sviluppo del progetto.Dal punto di vista finanziario, la legge è impostata in regime di neutralità, senza oneri a carico del bilancio regionale. Gli eventuali costi derivanti dall’attuazione delle misure previste ricadono quindi sugli operatori.Nel complesso, il nuovo quadro normativo segna un’evoluzione significativa del settore. Viene incentivato lo sviluppo in contesti più coerenti dal punto di vista territoriale e ambientale, mentre si riduce lo spazio per iniziative non strutturate o basate esclusivamente sulla disponibilità di suolo.
Per gli operatori e gli investitori, diventa fondamentale adottare un approccio più strategico, che tenga insieme aspetti autorizzativi, localizzazione e sostenibilità economica. In questo scenario, la capacità di interpretare correttamente la normativa e di strutturare progetti solidi rappresenta un elemento decisivo per il successo delle iniziative.